LEGISLAZIONE GIURISPRUDENZA
CONGEDI PARENTALI - di Avv. Marco Meliti

Il Decreto legislativo 148/2015 ha reso definitive tutte le novità contenute nel precedente Decreto 80/2015 in tema di congedi parentali, ovvero la possibilità per i genitori – dopo aver usufruito della maternità obbligatoria – di astenersi dal lavoro per potere stare accanto al proprio figlio nei primi anni di età.
Con l’entrata in vigore del Jobs Act, il congedo parentale potrà essere richiesto da ciascun genitore nei primi 12 anni di vita del bambino (in luogo del limite degli otto anni del previgente regime) per un periodo massimo di 6 mesi, continuativi o frazionati.
Per le lavoratrici autonome il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
Nel caso in cui sia la madre che il padre – anche contemporaneamente – intendano usufruire dei congedi parentali, il periodo complessivo a disposizione dei due genitori non potrà eccedere comunque i 10 mesi (elevabili ad 11 mesi qualora il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi).
Qualora sia presente un solo genitore, a questo compete un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
In ipotesi di minori con gravi disabilità, la legge prevede in favore della madre o del padre un prolungamento del congedo parentale fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, per un periodo massimo di tre anni, a patto che lo stesso non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria (a meno che sia stata, comunque, richiesta dai sanitari la presenza del genitore). Per tutto il periodo dei tre anni, i genitori avranno diritto ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione.
Al fine di evitare disparità e favorire l’inserimento del minore nelle famiglie, è prevista l’estensione delle tutele predisposte per i genitori naturali anche ai genitori adottivi.
In caso di adozioni internazionali, è prevista la possibilità per il padre di richiedere un congedo non retribuito (anche qualora la madre non sia lavoratrice), così da consentire ad entrambi i genitori di poter partecipare pienamente a tutte le fasi della procedura di adozione, anche quelle che si svolgono all’estero.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche nel caso che l’altro genitore non ne abbia diritto, in quanto disoccupato o perché appartenente ad una categoria diversa da quella dei lavoratori subordinati.
La riforma ha introdotto, inoltre, un’importante novità relativa alla possibilità per i genitori di optare per la fruizione di tale congedo su base oraria, anche in mancanza di una specifica disciplina dettata dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello. In tale ultima ipotesi l’assenza dal lavoro è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero.
Entro i primi 6 anni di vita del bambino (limite elevato rispetto ai precedenti tre anni) il congedo parentale dà diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione.
Dal compimento dei 6 anni e fino ai 12 anni del bambino, il congedo non è retribuito, ad eccezione dei lavoratori con redditi particolarmente bassi (pari a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione – per l’anno 2015 Euro 16.327,68), per i quali l’indennità del 30% è prevista fino all’ottavo anno del bambino.
Il termine di preavviso per la comunicazione al datore di lavoro della modalità di fruizione del congedo parentale è stato ridotto a cinque giorni (non più quindici), che diventano due nel caso si opti per il congedo parentale ad ore.
La richiesta di accesso al congedo parentale deve essere presentata in via telematica presso il sito INPS.
Avv. Marco Meliti
Presidente dell’Associazione Italiana di Diritto e Psicologia della Famiglia
PANE E GIUSTIFICAZIONE - di Avv. Marco Meliti

L'articolo che ho pubblicato oggi su AdoleScienza Magazine nasce dalla constatazione diretta di come, troppo spesso, vi sia un eccesso di protezione da parte di quei genitori che, in una visione narcisistica, non sono in grado di tollerare che il giudizio dell’insegnante sul loro figlio non rispecchi quello “sociale” che vorrebbero veder riconosciuto.
http://www.adolescienza.it/sos/sos-scuola/pane-e-giustificazione/#.VkIyKM6FPct
Divorzio breve - di Avv. Marco Meliti

DIVORZIO BREVE: MATRIMONIALISTA, IMPATTA CON GIUSTIZIA LENTA
(ANSA) - ROMA, 26 MAG - «Credo che ogni provvedimento che miri a semplificare il processo di famiglia sia da salutare con favore. Allo stesso tempo anche la legge sul divorzio breve, nella prassi applicativa, finisce inevitabilmente per scontrarsi con i tempi eccessivamente lunghi della nostra giustizia, con immancabili sovrapposizioni di giudizi nell'ipotesi di separazioni giudiziali». Lo afferma Marco Meliti, matrimonialista e Presidente della Dpf (Associazione Italiana di Diritto e Psicologia della Famiglia) che, pur essendo favorevole al divorzio breve, evidenzia alcune criticità. «Il fatto che sia stato previsto, in tali casi, che l'eventuale domanda di divorzio breve proposta in pendenza di separazione giudiziale venga assegnata allo stesso Giudice non elimina, infatti - spiega Meliti - alcune problematiche derivanti, ad esempio, dalla diversa natura dell'assegno divorzile rispetto a quello di separazione». (ANSA).
Divorzio breve, legge 6 maggio 2015 n. 55 - pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" dell'11 maggio 2015 n. 107 - e in vigore dal 26 maggio,
Nel caso di SEPARAZIONE CONSENSUALE il termine minimo per proporre la domanda di divorzio è di sei mesi dall'udienza presidenziale;
Alla separazione consensuale sono equiparati:
- l'accordo di separazione raggiunto attraverso la negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte (articolo 6, primo comma, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito dalla legge 10 novembre 2014 n. 162); in tal caso il termine di sei mesi decorre dalla data certificata dell'accordo;
- l'accordo di separazione raggiunto dai coniugi senza figli con l'assistenza facoltativa di un avvocato davanti all'ufficiale di stato civile (articolo 12 della normativa citata). In tale ipotesi il termine minimo di sei mesi decorre dalla data dell'atto concluso davanti all'ufficiale di stato civile (articolo 12, comma 4, della normativa citata, come precisato nella circolare n. 19/2014 del ministero dell'Interno) e non dalla successiva data della conferma di tale accordo prevista nella legge.
Nel caso di SEPARAZIONE GIUDIZIALE: un anno dall'udienza presidenziale, sempre che si sia formato il giudicato sullo status.
Fecondazione eterologa: inammissibile azione disconoscimento proposta dai terzi
Fecondazione eterologa: è inammissibile l’azione disconoscimento proposta dai terzi perché nega la legittimità della pratica
Corte App. Milano, sez. persone minori famiglia, sentenza 23 settembre 2014 - 10 agosto 2015 n. 3397/2015 (Pres., rel. Bianca La Monica)
FIGLIO NATO FUORI DA MATRIMONIO - FECONDAZIONE ETEROLOGA – MINORE NATO A SEGUITO DI PMA ETEROLOGA – INCIDENZA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 162 DEL 2014 - AMMISSIBILITÀ DELL’AZIONE DI DISCONOSCIMENTO PROPOSTA DAL TERZO – ESCLUSIONE – INTERPRETAZIONE SECUNDUM CONSTITUTIONEM (art. 263 c.c.)
In presenza di figli nati fuori da matrimonio a seguito di fecondazione eterologa, in base a un raccordo tra l’articolo 9 della legge 40/2004, come risultante per effetto della pronuncia costituzionale n. 162 del 2014, e l’articolo 263 c.c., non residua in capo ai terzi la legittimazione a proporre l’azione di disconoscimento. Nell’attuale contesto normativo, legittimare “chiunque vi abbia interesse” ad un’azione che ha il suo unico presupposto nella difformità tra la verità risultante dalla dichiarazione di riconoscimento, e la verità sostanziale e obiettiva della filiazione, difformità che è proprio l’essenza della pratica di fecondazione eterologa, comporterebbe la negazione della legittimità della pratica e l’esposizione del figlio nato da fecondazione eterologa alla inesorabile caducazione del suo status. Una diversa interpretazione, inoltre, che riconoscesse la legittimazione attiva a favore di “chiunque vi abbia interesse” al fine dell’impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento, darebbe luogo a sospetti d'illegittimità costituzionale, per non giustificata disparità di trattamento tra il figlio nato fuori dal matrimonio da procreazione medicalmente assistita con tecnica eterologa, esposto all’impugnazione della veridicità di quel riconoscimento proposta da “chiunque vi abbia interesse”, rispetto al figlio nato in costanza di matrimonio, pure da procreazione medicalmente assistita con ricorso